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Il Patronato che sbaglia deve risarcire il danno

Sentenza del Giudice Gamberini di Nocera Inferiore

Il principio fissato in una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dott.ssa Gamberini,  afferisce al giudizio instaurato da un lavoratore ritenutosi danneggiato per la mancata percezione dell’indennità di disoccupazione a seguito di errore commesso da un patronato della zona. Assumeva l’attore:

1) di aver presentato domanda di disoccupazione, materialmente compilata sugli appositi moduli da un collaboratore esterno dell’Ufficio del Patronato e da questi inoltrata telematicamente alla competente sede dell’INPS ;

2) dopo svariati mesi, in seguito al mancato accredito, effettuate le opportune ricerche,  era venuto a conoscenza del fatto che l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti da lui richiesta era stata accolta in data 04.02.2013 e messa in liquidazione con disponibilità dal 15.02.2013 per un importo di € 2.846,21; 

3) appurava, altresì, che l’accredito del detto importo era avvenuto sul conto corrente bancario di altro soggetto, anch’esso avente diritto e percettore dell’indennità di disoccupazione, a causa di errore dell’Ente di Patronato, il quale, al momento dell’invio della domanda di disoccupazione, aveva indicato un codice IBAN non corrispondente a quello di cui era titolare, con la conseguenza che l’indennità di disoccupazione a lui spettante era stata accreditata  all’altro soggetto. 

4) che, nonostante le molteplici richieste sia verbali che scritte, né l’Ente di Patronato né l’altro soggetto avevano inteso provvedere alla restituzione della somma indebitamente percepita.

Talché citava entrambi in giudizio, chiedendo all’uno la restituzione in suo favore di quanto indebitamente percepito e all’altro il risarcimento danni per il  pregiudizio subito a causa dell’errore commesso .

Si costituiva in giudizio il Patronato eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda  con vittoria di spese.

Si costituiva  anche l’altro convenuto,  eccependo anch’esso la carenza di legittimazione passiva. Nel merito contestava la domanda adducendo che, pur avendo ricevuto la prestazione, non conoscendo né l’importo del quantum e né le modalità della corresponsione dell’accredito, e né avendo ricevuto dall’INPS alcuna comunicazione, la richiesta articolata nei suoi confronti andava rigettata con vittoria di spese. 

Il Giudice Gamberini  in sentenza, nel rigettare le eccezioni di rito e di merito sollevate da entrambi i convenuti, osserva:

- che reiteratamente la giurisprudenza maggioritaria ha qualificato l'ente di Patronato come una "persona giuridica di natura privatistica" alla quale è possibile applicare il dispositivo dell'art. 46 c.c., secondo cui "quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima."  Conseguentemente quando la sede effettiva e cioè il luogo dove l'ente svolge l'esercizio delle proprie attività organizzative ed amministrative in modo continuativo è diversa da quella della sede legale, la sede effettiva rileva sempre nell'ottica di tutela dei terzi, cosicché risulterà  validamente notificato, come nel caso de quo, un atto presso la sede effettiva pur diversa da quella indicata nell'atto costitutivo;

- esservi la propria competenza a giudicare e la corretta instaurazione del contraddittorio non vertendosi  sulla non esatta corresponsione dell’accredito della somma da parte dell’INPS ma sulla restituzione della indennità indebitamente percepita.

Talchè il Giudice con la sentenza in commento, ritenuta raggiunta la prova dell’assunto attoreo, ha accolto totalmente la domanda condannando il percipiente a restituire all’attore quanto indebitamente incassato ed il patronato al pagamento del risarcimento del danno equitativamente determinato oltre le spese di giudizio da pagare in solido. 

La sentenza è stata confermata dal Tribunale di Nocera Inferiore quale Giudice di appello.

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