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Il Non Profit in cerca di Sindaci

Richiesti nelle fondazioni e nelle associazioni più grandi

Il collegio sindacale o il sindaco unico entrano nelle associazioni e fondazioni al superamento  di limiti dimensionali relativamente bassi, mentre il revisore esterno, di norma, si richiede in caso di parametri più elevati. I sindaci avranno l’obbligo di monitorare, oltre che la legge, la corretta amministrazione e organizzazione, anche il rispetto della finalità proprie dell’ente nonché le misure di salvaguardia poste in essere per eventuali reati perpetrati dagli amministratori. E' quanto si legge negli art. 30 e 31, del nuovo codice del terzo settore. A quali enti si applicano le nuove regole sui controlli? Le nuove regole sui controlli si applicano a tutti gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione. Si tratta quindi di tutte le organizzazioni operanti nel terzo settore (cioè iscritte  al nuovo registro  -RUNTS- che dovrà  essere istituito entro un anno dalla pubblicazione in Gazzetta del testo normativo in commento), in forma di associazione (di volontariato, aps, culturali, sportive) o fondazione. Restano fuori dai nuovi obblighi normativi gli enti che, non iscrivendosi al futuro registro, continueranno ad operare secondo le disposizioni del codice civile.

L’obbligo del sindaco unico o del collegio sindacale.
Mentre nelle fondazioni l’organo di controllo, anche eventualmente in forma monocratica, è sempre richiesto, nelle associazioni esso si rende necessario al superamento per due esercizi consecutivi di due specifici parametri dimensionali o quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare. L’art 30 prevede che qualora si opti per il sindaco unico lo stesso dovrà essere scelto fra i soggetti  di cui al comma 2 dell’art. 2397 c.c e cioè  gli iscritti al registro dei revisori  legali, o nell’albo dei dottori commercialisti, degli avvocati o dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche. Nel caso in cui si preveda un organo collegiale, almeno uno dei tre componenti deve essere dotato dei predetti requisiti. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della reversione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

I compiti dell’organo di controllo.
Oltre alle normali verifiche di cui all’art. 2403 c.c (vigilanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo  e contabile e sul suo concreto funzionamento) all’organo di controllo degli enti del terzo settore sono demandate ulteriori specifiche incombenze. Esso, infatti dovrà vigilare sui principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del  dlgs 231/01, qualora  applicabili, nonché sull’osservanza, da parte dell’ente delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la vigilanza dovrà  riguardare la circostanza che l’ente eserciti prevalentemente le attività  di interesse generali (art. 5) rispetto alle attività diverse (consentite solo in via secondaria e strumentale dall’art. 6), che ponga in essere correttamente l’attività di raccolta fondi (art.7), che il patrimonio  venga destinato esclusivamente per l’attività statutaria per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili (art. 8).

Il Revisore Legale.
Al superamento di due dei tre ulteriori e più elevati parametri, per due esercizi consecutivi, l’art 37 prevede che associazioni (riconosciute e non) e fondazioni siano tenute a nominare un revisore legale o una società di revisione. L’obbligo sussiste anche quando siano costituiti patrimoni  destinati a uno specifico affare. L’obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi l’ente non supera i parametri in commento.         

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