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Risarcimento da inadempimento del vettore aereo

Sentenza del Giudice Katia Gamberini

Risarcimento da  inadempimento del vettore aereo

Sentenza del Giudice Katia Gamberini

Lamentava un consumatore che, dopo aver effettuato il check-in in un aeroporto del Nord Italia per quello di Napoli, il volo veniva cancellato costringendolo ad utilizzare quello successivo con ben tre ore di ritardo sull’orario di imbarco programmato e consequenzialmente su quello di arrivo. 

Al già notevole stress determinato dall’attesa senza adeguata assistenza ed informazioni si erano aggiunte le difficoltà di riorganizzare il proprio arrivo nella città di destinazione. Talché, rimasta senza esito la rituale richiesta di risarcimento dei danni, aveva convenuto  in giudizio, avanti all’ Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, la compagnia aerea al fine di sentirla dichiarare responsabile dell’inadempimento contrattuale   con  la consequenziale condanna  alla restituzione del corrispettivo pagato per il biglietto aereo, oltre al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., e a quello esistenziale ed extracontrattuale, e alla rifusione delle spese e competenze di lite. Nel costituirsi in giudizio, la compagnia aerea eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale dell’autorità adita, ritenendo competente il Giudice di Pace di Napoli, città di destinazione del volo, o tutt’al più quello di Venezia, città della mancata partenza e, di seguito e nel merito, contestava l’avversa domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese. All’esito della compiuta istruttoria, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata per la decisione. Di poi, con sentenza di recente pubblicazione, la dott.ssa Katia Gamberini, in accoglimento della domanda attorea, dichiarata la responsabilità da inadempimento contrattuale, ha condannato la compagnia area al risarcimento dei danni richiesti ed equitativamente determinati - esclusi quelli non patrimoniali - oltre al pagamento delle spese di giudizio. 

Spunti particolarmente interessanti offre l’iter logico giuridico seguito dal Giudice Gamberini al fine del superamento dell’eccepita incompetenza territoriale. Invero, richiamate le disposizioni di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 (ex art. 28 Convenzione di Varsavia del 1929) - non applicabile al caso di specie in quanto non trattavasi di trasporto internazionale - ovvero che: “l’azione per il risarcimento del danno è promossa a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti della convenzione, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”, ritiene il Giudicante che il detto articolo fissa esclusivamente i criteri di giurisdizione e non anche i criteri di competenza interna, in tal senso richiamando quanto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 11183 del 2005, ovvero che l’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte in cui individua i fori alternativi dell’azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna. Dunque, l’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, come l’art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio; tant’è che l’articolo in esame si intitola “competenza giurisdizionale” ed il suo comma IV (ex comma II Convenzione di Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competenza territoriale, sono quelle del tribunale adito. 

Dunque, escluso che l’art. 33 della Convenzione di Montreal (come l’art. 28 della Convenzione di Varsavia) riguardi anche i criteri di competenza territoriali, ove la giurisdizione appartenga al giudice italiano il riparto della competenza per territorio e per valore è regolato dalle norme del nostro ordinamento, con la conseguenza che l’eventuale contestazione della competenza territoriale va fatta con riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dal nostro ordinamento dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. ivi compreso il criterio del foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005, peraltro ritenuto da ultimo applicabile anche ai contratti di trasporto e di viaggio, ancor più ove conclusi in via telematica direttamente dal viaggiatore (v. Trib. Bari 25.3.2002; Tribunale Lanciano 01.7.2002). 

Nel merito, premessa la definizione fornita dal codice civile del contratto di trasporto (art. 1679 c.c.) e i suoi consequenziali elementi caratteristici, quali da un lato l’onerosità e dall’altro l’obbligazione di trasferire nello spazio persone o cose, in sentenza vengono valorizzate le peculiarità connesse all’impiego del mezzo aereo per l’esecuzione. Talché il vettore aereo non solo ha l’obbligo di far pervenire a destinazione indenni e incolumi passeggeri, bagagli e merci ma ha altresì l’obbligo di fare ciò entro un termine breve, sia che il momento di arrivo risulti determinato negozialmente attraverso la predisposizione di orari presentati dal vettore come condizioni generali di contratto, sia che manchi completamente una previsione in tal senso. È del tutto ovvio che nel contratto di trasporto aereo non avrebbe alcun senso parlare di obbligo di trasferire persone o cose, se la relativa sua esecuzione non debba aver luogo entro un termine quantomeno ragionevole in rapporto al mezzo utilizzato. Dunque incolumità e integrità di persone o cose, tempestività e rapidità del trasporto delle stesse connotano l’obbligazione del vettore aereo. In difetto di tale risultato si parlerà di inadempimento o inesatto adempimento, salva la prova liberatoria indicata per il vettore dall’aver adottato, o nell’impossibilità di adottare, tutte le misure necessarie per evitare il danno, oppure nella dimostrata esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore o nell’ascrivibilità del sinistro al fatto del terzo o dello stesso danneggiato (art. 1681 c.c. e artt. 942 e 951 cod. nav.). Il Giudice, poi, passa all’esame delle norme fissate dalla Convenzione di Montreal del 1999 (capitolo III, articoli 17 e ss.) nella parte ove viene disciplinata la responsabilità del vettore aereo per i danni derivanti da morte o lesioni al passeggero, nonché per i danni da distruzione, perdita, deterioramento dei bagagli consegnati (cosiddetti registrati) e dei bagagli non registrati, e per i danni derivati alle merci da perdita, distruzione o deterioramento e, infine di quelli derivanti da ritardo nel trasporto di passeggeri, bagagli o merci.  In virtù di detta disciplina al vettore che voglia sottrarsi all’obbligazione risarcitoria, sia pure contenuta nei limiti quantitativi fissati dall’art. 22 della Convenzione, spetta dimostrare di aver adottato, unitamente ai propri preposti, tutte le misure oggettivamente possibili, secondo un criterio di diligenza professionale, ad evitare l’evento dannoso o a ridurne le conseguenze negative. In mancanza, l’addebito della responsabilità da inadempimento e l’obbligo di risarcire il danno.

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