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Errori dell'INPS

Quando l'Ente può chiedere la restituzione

Indebiti previdenziali INPS. Quando l’Istituto sbaglia?

Capita non poche volte che l’INPS eroghi assegni pensionistici o assistenziali non dovuti e che di ciò si accorga molto tempo dopo, quando ormai il pensionato ha speso gran parte delle somme. La richiesta di restituzione di tutti gli arretrati al di là della legittimità del provvedimento, trova però degli ostacoli di fatto nell’indigenza del pensionato che, dopo tanto tempo potrebbe non disporre delle somme ricevute in passato dall’Istituto. Potrebbe allora tornare utile verificare fino a quando l’istituto di previdenza può pretendere la restituzione di tali importi in quanto, dopo un certo periodo, la richiesta di restituzione dell’indebito pagamento si prescrive. Giova ricordare che la ripetizione dell’indebito si prescrive in 10 anni con alcune eccezioni, sostanzialmente tre, in cui l’INPS può richiedere la restituzione  e che sono collegate al requisito amministrativo, contributivo  e reddituale. Nei primi due casi si sono formulate le leggi che hanno disciplinato la materia, che si sono succedute negli anni a partire dall’art. 80 del R.D. 1422/24 confermato dalla legge 88/1989 che dispone “le pensioni possono essere in qualsiasi momento rettificate in caso di errore commesso in sede di attribuzione o di riliquidazione della prestazione, e nel caso siano state riscosse rate di pensione non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo dolo dell’interessato”. Orbene, in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, diversamente da quanto sancito ex art. 2033 c.c., la ripetizione dell’indebito è ammessa nei soli casi di non addebitabilità al percepiente dell’erogazione non dovuta, per come disposto dall’art. 52 L. 88/89. Successivamente la legge 412/1991, norma di interpretazione autentica del citato art. 52, prevede che la sanatoria ivi prevista operi in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme percepite. 

Indebiti per mancanza del requisito reddituale 

Ogni anno l’INPS procede alla verifica reddituale degli interessati che abbiano prestazioni collegate al requisito reddituale ed ha tempo fino all’anno successivo per la riliquidazione della prestazione e per la ripetizione dell’indebito salvo che siano redditi già a conoscenza dell’istituto. In questo caso la ripetizione dell’indebito è sanabile, ed in ogni caso non sono ripetibili le somme scaturite dai trattamenti erogati successivi alla comunicazione da parte dell’interessato dei redditi incidenti sulla sua posizione ma solo quelli erogati fino alla predetta comunicazione. 

Facciamo due esempi dei casi sopra esposti:

1) L’inps manda una lettera ad una pensionata che ha preso un tot di trattamenti pensionistici in virtù del fatto che essendo una pensione di reversibilità era soggetta a riduzione per quote incumulabili con l’altra pensione diretta di cui era titolare. Dunque, ferma restando la possibilità dell’INPS di ricalcolare a decorrere dalla fase in cui si è accorta dell’indebita prestazione e ne ha dato comunicazione all’interessata, le rate di pensione pagate in più sulla suddetta reversibilità non sono oggetto di restituzione poiché l’INPS era già a conoscenza dell’altra pensione diretta poiché è esso stesso l’ente che la erogava quindi, non c’e dolo o colpa dell’interessata;

2) il pensionato comunica tempestivamente all’INPS di percepire redditi che vanno ad incidere sull’importo del trattamento pensionistico di cui è titolare. Due anni dopo la suddetta comunicazione l’INPS gli ricalcola la pensione in base ai redditi comunicati e gli calcola gli arretrati delle somme percepite in più. Ebbene, la ripetizione di questo indebito è suscettibile di sanatoria poiché l’INPS aveva tempo fino alla fine dell’anno successivo alla comunicazione dell’interessato, per ripetere l’indebito. Ad ogni modo è bene rivolgersi ai soggetti intermediari, cioè ai patronati, per essere tutelati caso per caso da possibili errori da parte dell’INPS.

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