Con sentenza di recente pubblicazione la dott.ssa Gamberini ,dell’Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, ha ulteriormente chiarito la controversa questione sul pagamento delle le spese di segreteria e di avvio della procedura e dell’indennità di mediazione, sia nel caso di sottoscrizione di verbale di proseguimento in sede di primo incontro informativo ex art.17 del D.Lgs. n° 28/2010, sia nel caso di non effettivo svolgimento della stessa. Di particolare interesse risulta la ricostruzione degli eventi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato la materia, esaustivamente evadendo l’obbligo di palesare l’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla resa pronunzia. Ed invero,la sentenza è stata emessa sulla scorta dell’esame delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 28/2010, dell’ordinanza T.A.R. Lazio n° 1351 del 23/1/2015, dell’ ordinanza del Consiglio di Stato n° 1694 del 22/4/15 e della successiva sentenza n° 5230 del 17/11/2015, nonché del D. M. n° 180/2010 e della Circolare emanata dal Ministero il 20/12/2011.
Il giudizio nasce come opposizione a decreto ingiuntivo nella quale viene eccepita l’illegittimità del provvedimento monitorio, attesa la debenza delle spese di avvio del procedimento di mediazione solo per le domande depositate dal 23/04/15, giusta nota del Ministero della Giustizia emessa a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 1351/15 di annullamento dell’art. 16, comma 2° e 9° del Decreto Ministeriale n°180/10. L’opponente evidenziava, altresì, che vi era l’obbligatorietà per tutti gli organismi di mediazione di adeguarsi alla caducazione delle norme censurate e che l’incontro di mediazione si era tenuto nel periodo di piena effettività della citata sentenza del Tar. Su tali presupposti veniva chiesta la revoca del D.I. e la condanna della parte opposta al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
Il Giudice Gamberini con la citata sentenza osserva e motiva:
riguardo all’unico motivo di doglianza afferente alla non debenza della somma per effetto della pronuncia del TAR Lazio n°. 1351 resa il 23.01.15 , osserva il Giudicante che tale sentenza statuiva sulle spese di segreteria e/o avvio nell’ipotesi in cui la mediazione non si fosse effettivamente espletata ovvero le parti manifestavano al primo incontro informativo la volontà di non entrare nel merito della controversia, e non allorquando le stesse avevano sottoscritto il verbale di proseguimento, manifestando,in tal modo,la volontà di entrare nel merito della controversia ed accettando di provvedere al pagamento dei diritti di avvio e delle indennità. Tale pronuncia, inoltre , concerneva esclusivamente le spese di avvio e/o di segreteria e non già le indennità;
Dal che il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto